Chi non vorrebbe avere un piccolo sostegno economico per l’organizzazione del proprio matrimonio? Sposae vi assiste nella ricerca di un abito da sposa di qualità, ma con un prezzo contenuto (anche da outlet), ma potete risparmiare anche grazie al bonus matrimonio 2018, previsto anche quest’anno.

Può essere accordato a uno dei due futuri coniugi o anche a entrambi: in tal caso gli assegni diventerebbe due, uno per il marito e uno per la moglie, sempre che l’uno e l’altra ne abbiano singolarmente diritto.

Chi ha diritto al bonus matrimonio 2018

Il bonus matrimonio 2018, è un'agevolazione riconosciuta dall'INPS agli sposi in possesso di specifici requisiti, che presentano apposita domanda all'Istituto. Non tutti ne hanno diritto: ci sono infatti delle limitazioni. L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio e ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative.

Attenzione alle bufale In rete gira da qualche mese una notizia riguardante un bonus matrimonio da 25.000 euro: sarebbe bellissimo, ma purtroppo si tratta di una fake news.

Le condizioni per richiederlo Le condizioni di base per chiedere il bonus matrimonio 2018 sono: • la scelta del matrimonio civile o concordatario • un rapporto di lavoro esistente da almeno una settimana • l’effettiva fruizione del congedo entro 30 giorni dalla data delle nozze

A quanto ammonta A operai e apprendisti è dovuta la somma corrispondente a 7 giorni di retribuzione, meno la percentuale a carico del lavoratore (il 5,54 %). Ai lavoratori a domicilio spettano 7 giorni di guadagno medio giornaliero, sempre con detrazione del 5,54 %. Per i marittimi l’importo del bonus equivale a 8 giorni di salario medio più detrazione. Nel caso di part-time verticale l'ammontare dell'importo è dato ai giorni di retribuzione stabiliti dal contratto (più detrazione).

Limitazioni Sono esclusi dal bonus coloro che si sposano con il solo matrimonio religioso, da non confondere con il matrimonio concordatario, celebrato da un sacerdote cattolico, reso tale dalla lettura degli articoli del codice civile in materia, documentato da un atto redatto dal prete, registrato anche dallo Stato e con pieni effetti giuridici. Si può inoltre avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati. L’assegno è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea. L’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione ( NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Chi non può richiederlo Il bonus matrimonio 2018 non può essere richiesto dai dipendenti di: • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco che ricoprano il ruolo di impiegati, apprendisti impiegati o dirigenti • aziende agricole • commercio • credito assicurazioni • enti locali • enti statali • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

Come presentare la domanda I lavoratori occupati devono presentare la domanda per il bonus matrimonio 2018, insieme al certificato di matrimonio o stato di famiglia, al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio.

I lavoratori disoccupati devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio, attraverso diversi canali: • on line nell’area riservata (“Invio online di domande di prestazioni a sostegno del reddito”) • al telefono tramite Contact Center (803164, gratuito da rete fissa oppure 06 164164 da rete mobile ) • negli enti di patronato e intermediari dell’INPS

Il lavoratore disoccupato deve fornire: • dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio • dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ad un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio. E che tale rapporto lavorativo sia avvenuto alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative • copia dell’ultima busta paga.